D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario  n. 101/L alla  Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999) - (Aggiornato con le modifiche del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258)
 
 

ALLEGATO 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERICIALI

1.1 ACQUE REFLUE URBANE

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 2 devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3:

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 32, devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale

Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature miste che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2.

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.
 
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) 2.000 – 10.000 >10.000
Parametri (media giornaliera) (1) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2) < 25 70-90 (5) < 25 80
COD mg/L (3) < 125 75 < 125 75
Solidi Sospesi mg/L (4) < 35 (5 90 (5) < 35 90

1. Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.
2. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C±1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
3. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
4. La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtante con porosità di 0,45 m ed essicazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
5. Ai sensi dell’articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
 
Parametri (media annua) Potenzialità impianto in A.E.
10.000 – 100.000 >100.000
Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione
Fosforo totale (P mg/L) (1) £ 2 80 £ 1 80
Azoto totale (N mg/L) (2)(3) £ 15 70-80 £ 10  70-80

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. 
(2) Per azoto totale si intende la somma dell’azoto Kjeldahl (N. organico+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(3)  in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/L, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può far roferimento alla concentrazione media iornaliera di azoto totale pari a 20 mg/L per ogni campioni con una temperatura dell’effluente sia  pari o superiore a 12° gradi centigradi. Il,limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato a un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.

Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell’articolo 28 comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell’inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all’entrata dell’impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l’esecuzione delle attività di controllo.

Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore.

Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.
campioni prelevati durante l’anno numero massimo consentito di campioni non conformi  campioni prelevati durante l’anno numero massimo consentito di campioni non conformi
4 - 7 1 172 - 187 14
8 - 16 2 188 - 203  15
17 - 28 3 204 - 219  16
29 - 40 4 220 - 235  17
41 - 53 5 236 - 251 18
54 - 67 6 252 - 268  19
68 - 81 7 269 - 284 20
82 - 95 8 285 - 300  21
96 - 110 9 301 - 317 22
111 - 125 10 318 - 334  23
126 - 140 11 335 - 350  24
141 - 155 12 351 - 365  25
156 - 171 13    
In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola; non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata:
 
BOD5: 100%
COD:  100%
Solidi Sospesi  150%

Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo. ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema seguente.
 
potenzialità impianto numero campioni
da 2000 a 9999 A.E: 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni
da 10000 a 49999 A.E.: 12 campioni
oltre 50000 A.E: 24 campioni

I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell’impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

L’autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.
 
potenzialità impianto numero controlli

da 2000 a 9999 A.E. 1 volta l’anno
da 10000 a 49.999 A.E 3 volte l’anno
oltre 49.999 A.E 6 volte l’anno 

Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall’autorità competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all’articolo 3 comma 7.

1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2.

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di. acque reflue industriali. sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologco, dal tipo discarico (in relazione alle caratteristiche, di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.) ..

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28 comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell’unità di tempo (kg/mese).

Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in termini di massa nell’unità di tempo valgono quelli più cautelativi.

2. SCARICHI SUL SUOLO

Nei casi previsti articolo 29 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.

Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde è quello all’uscita dall’impianto.

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico. dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di, accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)..

Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell’arco di 24 ore.

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume delle scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali.

L’autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.
 
volume scarico numero controlli
sino a 2000 m3 al giorno 4 volte l’anno
oltre a 2000 m3 al giorno 8 volte l’anno

2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO

Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle .seguenti sostanze:

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori si limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.

Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
 
1: zinco rame nichel cromo
piombo selenio  arsenico antimonio
molibdeno titanio stagno bario
berillio  boro uranio vanadio
cobalto tallio tellurio argento

2: Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente;

3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque;

4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue;

5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;

6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti;

7: Fluoruri;

8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.

3. INDICAZIONI GENERALI

I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recettrici.

Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il. raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.

In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli scarichi in mare

In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente:

a) fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione riferita al, rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento; il riferimento alla concentrazione media annua a alla concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale" della tabella 2
b) fisserà il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli' espresso come UFC/100mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL.
I trattamenti appropriati di cui all'articolo 31, comma 2 devono essere individuati con l'obiettivo di a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali.  Questa tipologia, di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottatici dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30'% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

4. METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dall’ANPA.

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
 
Numero parametro  SOSTANZE unità di misura Scarico in acque superficiali Scarico in rete fognatura (*)
1 pH 5,5-9,5 5,5-9,5
2 Temperatura  °C (1) (1)
3 colore non percettibile con diluizione 1:20 non percettibile con diluizione 1:40
4 odore non deve essere causa di molestie non deve essere causa di molestie
5 materiali grossolani  assenti assenti
Solidi sospesi totali (2) mg/L < 80 < 200
7 BOD5 (come O2) (2) mg/L  < 40 < 250
8 COD (come O2) (2) mg/L  < 160 < 500
9 Alluminio mg/L < 1 < 2,0
10 Arsenico mg/L < 0,5 < 0,5
11 Bario mg/L < 20 -
12 Boro mg/L < 2 < 4
13 Cadmio mg/L < 0,02 < 0,02
14 Cromo totale mg/L < 2 < 4
15 Cromo VI mg/L < 0,2 < 0,20
16 Ferro mg/L < 2 < 4
17 Manganese mg/L < 2 < 4
18 Mercurio mg/L < 0,005 < 0,005
19 Nichel mg/L < 2 < 4
20 Piombo mg/L < 0,2 < 0,3
21 Rame mg/L < 0,1 < 0,4
22 Selenio mg/L < 0,03 < 0,03
23 Stagno mg/L < 10
24 Zinco mg/L < 0,5 < 1,0
25 Cianuri totali (come CN) mg/L  < 0,5 < 1,0
26 Cloro attivo libero mg/L < 0,2 < 0,3
27 Solfuri (come H2S) mg/L < 1 < 2
28 Solfiti (come SO3) mg/L < 1 < 2
29
Solfati (come SO4
(3)
mg/L < 1000  < 1000
30
Cloruri
(3)
mg/L < 1200 < 1200
31 Fluoruri mg/L < 6 < 12
32
Fosforo totale (come P)
(2)
mg/L < 10 < 10
33
Azoto ammoniacale (come NH4)
(2)
mg /L < 15 < 30
34
Azoto nitroso (come N)
(2)
mg/L < 0,6 < 0,6
35
Azoto nitrico (come N)
(2)
mg /L < 20 < 30
36 Grassi e olii animali/vegetali mg/L < 20 < 40
37 Idrocarburi totali mg/L < 5 < 10
38 Fenoli mg/L < 0,5 < 1
39  Aldeidi mg/L < 1 < 2
40 Solventi organici aromatici mg/L < 0,2 < 0,4
41 Solventi organici azotati  mg/L < 0,1 £ 0,2
42 Tensioattivi totali  mg/L < 2 < 4
43 Pesticidi fosforati  mg/L < 0,10 < 0,10
44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/L < 0,05 < 0,05
tra cui:
45 - aldrin mg/L < 0,01 < 0,01
46 - dieldrin mg/L < 0,01 < 0,01
47 - endrin mg/L < 0,002 < 0,002
48 - isodrin mg/L < 0,002 < 0,002
49 Solventi clorurati  mg/L < 1 < 2
50 Escherichia coli (4) UFC/100mL Nota 
51 Saggio di tossicità acuta (5) Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale  il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.
1. Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
4. In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento delle acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitario del corpo idrico recettore e agli usi esitenti.Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL
5. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

 

Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.(**)
 
Settore produttivo Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)  media mensile media giorno (*)
Cadmio
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)      
Fabbricazione dei composti del cadmio g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato 0,5  
Produzione di pigmenti g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) 0,3  
Fabbricazione di stabilizzanti g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) 0,5  
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) 1,5  
Galvanostegia g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) 0,3  
Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
Salamoia riciclata - da applicare all’Hg presente negli effluenti provenienti dall’unità di produzione del cloro g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata  0,5  
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall’area dello stabilimento industriale.  g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata 1  
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall’area dello stabilimento industriale.  g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata 5  
Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruro di vinile  g/t capacità di produzione di CVM  0,1  
Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per altre produzioni g/kg mercurio trattato 5  
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM g/kg al mese mercurio trattato 0,7  
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio g/kg al mese mercurio trattato 0,05  
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg g/kg al mese mercurio trattato 0,03  

Industrie dei metallli non ferrosi
- Stabilimenti di ricupero del mercurio (1)
- Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)
     
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio      
Esaclorocicloesano (HCH)
Produzione HCH g HCH/t  HCH prodotto 2  
Estrazione lindano g HCH/t  HCH trattato 4  
Produzione ed estrazione lindano g HCH/t  HCH prodotto 5  
DDT
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate- valore mensile 4 8
Pentaclorofenolo (PCP)
Produzione del PCP Na idrolisi dell’esaclorobenzene g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione  25 50
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin 
Produzione e formulazione di: Aldrin e/ o dieldrin e/o endrin e/o isoldrin g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione 3 15
Produzione e trattamento di HCB g HCB/t di capacità di produzione di HCB 10  
Esaclorobenzene (HCB)
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4 ) mediante perclorurazione g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl4 1,5  
Produzione di tricloroetilene e/o percloetilene con altri procedimenti (1)      
Esaclorobutadiene
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl4 1,5  
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)      
Cloroformio
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano g CHCl3/ t di capacità di produzione di clorometani  10  
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano g CHCl3/ t di capacità di produzione di clorometani  7,5  
Tetracloruro di carbonio
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio g CCl4 /t di capacità di produzione totale di CCl4 e di percloroetilene 30 40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio g CCl4 /t di capacità di produzione totale di CCl4 e di percloroetilene 2,5 5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1).      
Produzione di clorofluorocarburi (1)      
1,2 dicloroetano (EDC)
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano g/t 2,5 5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l’utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore g/t 5 10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2).      
Trasformazione di 1,2 dicloetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile g/t 2,5 5
Tricloroetilene
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2) g/t 2,5 5
Utilizzazione TRI per lo sgassaggio dei metalli (2) g/t    
       
Triclorobenzene (TCB)
produzione di TCB per disidroclorazione e/o trasformazione di TCB g/t 10  
produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2) g/t 0,5  
 
Percloroetilene (PER)
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER) g/t 2,5 5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2) g/t 2,5 5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)      
Produzione di clorofluorocarbonio (1)      

 
Note alla tabella 3A
(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.
(**) Per i cicli che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autirizzativo previsto all'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 34, commi 2 e 4. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.
 
Sostanza pericolosa
Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 46, comma 2, e 34, commi 2 e 4

Cadmio 10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3A e le procedure dell'articolo 34, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m3
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34
Mercurio (settore diverse dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) 7,5 Kg/anno Hg
Esaclorocicloesano (HCH) 3 Kg/anno di HCH
DDT 1 Kg/anno DDT
Pentaclorofenolo (PCP) 3 Kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34
Esaclorobenzene (HCB) 1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBD) 1 Kg/anno di HCBD
Cloroformio 30 Kg/anno di CHCl3
tetracloruro di carbonio (TETRA) 30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC) 30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI) 30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB) è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'art. 34
Percloroetilene (PER) 30 kg/anno di PER
(1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.
(2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

Media giorno mg/L Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC)
Utilizzatore di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC  nello stesso stabilimento 0,2 0,1
Tricloroetilene (TRI)
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di perocloroetilene (PER) 0,5 1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli 0,2 0,2
Triclorobenzene (TCB)
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione 0,1 0,05
Perclolroetilene (PER)
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER) 1 0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli 0,2 0,1
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo
 
unità di misura (il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1 pH 6 – 8
2 SAR 10
3 Materiali grossolani - assenti
4 Solidi sospesi totali mg/L 25
5 BOD5 mg O2/L  20
6 COD mg O2/L  100
7 Azoto totale mg N /L  15
8 Fosforo totale mg P /L  2
9 Tensioattivi totali mg/L 0,5
10 Alluminio mg/L 1
11 Berillio mg/L 0,1
12 Arsenico mg/L 0,05 
13 Bario mg/L 10
14 Boro mg/L 0,5
15 Cromo totale mg/L 1
16 Ferro mg/L 2
17 Manganese mg/L 0,2
18 Nichel mg/L 0,2
19 Piombo mg/L 0,1
20 Rame mg/L 0,1
21 Selenio mg/L 0,002
22 Stagno mg/L 3
23 Vanadio mg/L 0,1
24 Zinco mg/L 0,5
25 Solfuri mg H2S/L 0,5
26 Solfiti mg SO3/L 0,5
27 Solfati mgSO4/L 500
28 Cloro attivo mg/L 0,2
29 Cloruri mg Cl/L 200
30 Fluoruri mg F/L 1
31 Fenoli totali  mg/L 0,1
32 Aldeidi totali mg/L 0,5
33 Solventi organici aromatici totali  mg/L 0,01
36 Solventi organici azotati totali  mg/L 0,01
37 Pesticidi fosforati  mg/L 0,01
38 Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3) LC5024h il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
39 Escherichia coli  (1) UFC/100 mL

(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitario del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100ml
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4, per lo scarico sul suolo
 
1 Arsenico
2 Cadmio
3 Cromo totale
4 Cromo esavalente
5 Mercurio
Nichel
7 Piombo
8 Rame
9 Selenio
10 Zinco
11 Fenoli 
12 Olii minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13 Solventi organici aromatici 
14 Solventi organici azotati
15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16 Pesticidi fosforati 
17  Composti organici dello stagno
18 Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (LARC), è provato il potere cancerogeno

 
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell’ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2, il gestore del servizio idrico integrato può adottare, ai sensi dell'articolo 35,  per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
Tabella 6 - Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerarsi ai fini dell'assimilazione alla acque reflue domestiche (articolo 28 comma7)
SPECIE ALLEVATA PESO VIVO MEDIO PER ANNO (TONNELLATA)
suini 3
bovini 4
avicoli 2,1
cunicoli 2,4
ovicaprini 3,4
equini 4

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Nota 1) - L'allegato è stato così sostituito dall'articolo 25 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 " Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128".